Vat Package Riflessi nei Rapporti tra San Marino e Italia

Con il D.Lgs. n. 18 dell’11 febbraio 2010, il Governo italiano ha recepito, con effetto dal 1° gennaio 2010, le novità in materia di territorialità dei servizi intracomunitari, rimborsi Iva a non residenti e modelli Intrastat introdotte dalle Direttive n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE, modificative, a loro volta, della Direttiva n. 2006/112/CE. Nell’articolo, vengono esaminati, in particolare, i riflessi delle novità nei rapporti tra Italia e San Marino. Le modifiche alla disciplina Iva introdotte dal D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2010, n. 41), quasi interamente contenute nel relativo testo unico di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardano:

  • il presupposto territoriale dell’Iva sulle prestazioni di servizi;
  • i rimborsi dell’imposta assolta in altri Stati UE (da soggetti passivi italiani) o di quella assolta in Italia (da soggetti passivi non residenti);
  • i Modelli Intrastat.

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Fogli di Lavoro da Conservare

Nel corso di Telefisco 2010, tenutosi in data 27.1.2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in materia di compensazione dei crediti IVA, ed in particolare in relazione al visto di conformità delle dichiarazioni annuali IVA, fra i quali si segnalano i seguenti:
- il soggetto che appone il visto di conformità deve conservare copia della documentazione controllata;
- il certificatore deve illustrare fatti che, a seguito dei riscontri eseguiti, hanno generato il credito IVA, anche se non si tratta delle ipotesi indicate nella circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 57, che coprono le situazioni più significative (operazioni imponibili o fuori campo con diritto di detrazione, aliquota in vendita inferiore a quella di acquisto, effettuazione di investimenti);
- il massimale della polizza assicurativa, che i soggetti abilitati al rilascio del visto devono sottoscrivere, non deve essere inferiore a 1.032.913,80 euro e comunque deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, indipendentemente dal numero dei professionisti associati;
- nel caso in cui il credito IVA destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d'affari, deve essere effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Per tutti i contribuenti che non rientrano in questa condizione, la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta, riferita al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

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I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) Stipulati da San Marino

Con la stipula di 12 accordi, San Marino ha recepito gli standards Ocse di cooperazione tra amministrazioni finanziarie. La negoziazione di convenzioni con importanti Paesi Ocse prosegue a ritmo serrato nel rispetto dei principi di trasparenza e good governance. Il presente articolo ha ad oggetto l’analisi di alcuni degli accordi in tema di scambio di informazioni stipulati da San Marino (c.d. TIEAs) delineando il percorso compiuto da questo Paese nell’adeguamento del proprio ordinamento agli standard internazionali di trasparenza elaborati dall’Ocse.

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Doppie Imposizioni: Convenzioni con l’Italia al 31 Dicembre 2009

Alla data del 31 dicembre 2009, il network italiano dei trattati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale si è significativamente
ampliato, a seguito:
– dell’entrata in vigore del trattato con Arabia Saudita (1 dicembre 2009);
– dell’entrata in vigore del trattato con Belarus (30 novembre 2009).

Al 31 dicembre 2009, pertanto, il network italiano risulta composto da:
– 82 trattati in vigore;
– 5 ratificati;
– 16 firmati (di cui 6 protocolli di modifica);
– 8 parafati (di cui 3 protocolli di modifica).

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Compensazioni, Doppio Tetto Fantasma

Il termine ultimo per l’avvio della procedura di controllo delle compensazioni dei crediti Iva era lunedì 18 gennaio 2010, in quanto la scadenza ordinaria del giorno 16 gennaio 2010 cadeva di sabato. Il venerdì precedente l’Agenzia delle Entrate aveva diramato la prima circolare del 2010, con i chiarimenti che si attendevano da tempo, in quanto le istruzioni di dicembre riguardavano solo l’abilitazione dei soggetti che rilasceranno il visto di conformità.

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Il Raddoppio dei Termini è Illegittimo

Gli artt. 43 co. 2-bis del DPR 600/73 e 57 co. 2-bis del DPR 633/72 hanno introdotto una proroga dei termini di accertamento in caso di constatazione di reati rientranti nel DLgs. 74/2000; in tal caso, infatti, gli ordinari termini sono raddoppiati.
Così, qualora i funzionari ritengano di inoltrare al PM la comunicazione di reato, il termine per l'accertamento coincide con il 31 dicembre:
- dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate (circolare 23.12.2009 n. 54) ha specificato che, ai fini dell'operatività della proroga, è irrilevante l'esito del procedimento penale, stante l'autonomia tra i due procedimenti.

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Convenzione Italia - Usa Rassegna delle Principali Novità

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova Convenzione contro le doppie imposizioni siglata dall’Italia e dagli Usa in data 25 agosto 1999. Lo scambio degli strumenti di ratifica tra i due Paesi è avvenuto il 16 dicembre 2009. La nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Lo scambio degli strumenti di ratifica tra i due Stati è avvenuto il 16 dicembre 2009. La nuova Convenzione Italia-Usa, la quale è stata ratificata in Italia con L. 3 marzo 2009, n. 20 rinvigorisce i rapporti bilaterali tra i due Paesi e sostituisce la precedente Convenzione firmata a Roma il 17 aprile 1984 ed entrata in vigore nel dicembre del 1985 (d’ora innanzi, “Convenzione 1985”).

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Dopo la Corsa all'oro del 2009 nel 2010 potrebbe toccare al dollaro

Il termine carry trade si riferisce ad un modo particolare di operare sulle valute indebitandosi in quella con i tassi più bassi (funding currency) e investendo in un' altra con rendimenti più alti (target currency). Se i mercati fossero efficienti la differenza fra i due tassi (quello "pagato" e quello "incassato") dovrebbe essere esattamente annullata dalla svalutazione del cambio della target currency rispetto alla funding currency. E questo avviene in realtà, quando a giustificare questa differenza di tassi di interesse vi è il fatto che essi sono bassi nella moneta forte (quella del Paese con bilancia dei pagamenti in avanzo) e alti nella moneta debole (si pensi a quanto avveniva qualche anno fa sul marco tedesco rispetto alla vecchia lira). Ma talvolta avviene che i tassi di interesse siano bassi sulla moneta di un Paese debitore a motivo della debolezza della sua congiuntura economica.

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Approvato il Nuovo Codice di Condotta

In data 22 dicembre 2009, Il Consiglio UE ha approvato il nuovo Codice di Condotta sull’effettiva implementazione della convenzione arbitrale 90/436CEE. Il testo del nuovo Codice si basa sulla proposta della Commissione n. 472 del 14 settembre 2009, relativa ai lavori dei Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento per il periodo marzo 2007- marzo 2009.

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Il Prodotto Italiano Messo in Difficoltà Dalle Nuove Norme

La bozza di DLgs. di recepimento delle Direttive n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE contiene la possibilità di applicare il reverse charge alle cessioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti. Ove tale innovazione venga definitivamente recepita, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che effettuano cessioni Italia su Italia, non emettendo fattura imponibile, non potrebbero più fruire della detrazione dell'IVA sugli acquisti. Pertanto, tali soggetti troverebbero più conveniente vendere i beni prodotti in altri Paesi europei.

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Il Segreto Bancario nella Repubblica di San Marino tra Normativa Consolidata e Prospettive di Riforma

Negli ultimi mesi, la Repubblica di San Marino ha intrapreso un percorso di riforme, con l’obiettivo di adeguare il proprio ordinamento ai principi e agli standard internazionalmente condivisi nel campo della lotta al riciclaggio e dello scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali. L’ultimo tassello, in ordine di tempo, di questo processo è la ridefinizione dell’ambito di applicazione del segreto bancario.

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Regime Penale da Aggiornare con Reati Snelli come la Fattura Falsa

L'Autore dopo aver sottolineato l'inefficacia degli strumenti fino ad oggi elaborati per contrastare il fenomeno delle frodi IVA (si pensi all'istituto della solidarietà passiva di cui all'art. 60-bis del DPR 633/72, alla fattispecie di omesso versamento IVA di cui all'art. 10-ter del DLgs. 74/2000, ma anche alla tendenza a contestare l'associazione per delinquere in assenza di un'organizzazione criminale effettiva) - propone di:
- individuare specificamente il contenuto della falsità relativamente alla fattura, eliminando situazioni di incertezza (come accade, ad esempio, nelle fatture assolutamente generiche);
- caratterizzare in modo puntuale la natura di soggetto IVA, al fine di evitare discussioni sulla natura dell'interposizione (reale o fittizia);
- punire con la fattispecie di omesso versamento IVA non soltanto, come vuole l'interpretazione che tende ad affermarsi, l'omesso versamento dell'imposta regolarmente dichiarata, ma tutti gli omessi versamenti oltre determinati limiti, salva l'esistenza di oggettive e dimostrate difficoltà economiche dell'impresa;
- introdurre nuove ipotesi di reato che considerino la fattura falsa in quanto tale, con possibilità di concorso tra emittente ed utilizzatore ed anticipazione del momento consumativo da quello della presentazione della dichiarazione a quello dell'inserimento in contabilità.

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Residenza Fiscale ed Esterovestizione: i Controlli dell’Amministrazione Finanziaria

L’ Amministrazione finanziaria pone sempre maggiore attenzione alle operazioni economiche aventi rilevanza internazionale. Con il presente lavoro si intende esaminare l’iter procedurale che caratterizza l’attività di controllo finalizzata a contrastare il fenomeno della cd. «esterovestizione», nonché il trasferimento fittizio della residenza fiscale a fini elusivi ed evasivi, con particolare riferimento ai percorsi ispettivi seguiti dalla Guardia di Finanza. Quando l’Amministrazione finanziaria intraprende un’attività di controllo nei confronti di un contribuente che realizza operazioni aventi rilevanza internazionale, uno dei principali problemi che si presenta ai verificatori è quello di individuare l’ambito normativo di riferimento entro il quale inquadrare le diverse situazioni riscontrate nel caso concreto.
 

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Nelle Prestazioni di Servizi Attenzione agli Oneri Inutili

La commissione parlamentare ha proposto la modifica dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72, così come riformulato dallo schema di DLgs. approvato dal Consiglio dei ministri il 12.11.2009. In linea con la normativa comunitaria, le fatture emesse da prestatori stabiliti in altri Paesi UE, che siano territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, andrebbero infatti "integrate" secondo la procedura prevista, per gli acquisti intracomunitari di beni, dall'art. 46 del DL 331/93 (conv. L. 427/93), senza quindi imporre al committente italiano l'emissione di un'autofattura.

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Verifiche Simultanee e Cooperazione Internazionale Finalizzata allo Scambio di Informazioni in Materia di Transfer Pricing

Quando l’accertamento coinvolge più ordinamenti, le Amministrazioni fiscali degli Stati coinvolti possono attivare particolari meccanismi di coordinamento e cooperazione che agevolano lo scambio di informazioni e permettono di eseguire attività ispettive in maniera simultanea nei confronti di contribuenti localizzati nelle rispettive giurisdizioni.

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