Incompatibilità con il Diritto Comunitario del Regime di Detrazione dell’Iva Sugli Acquisti

Nella sentenza in esame, la Corte di Giustizia si schiera totalmente dalla parte della Commissione europea, accertando l’illegittimità dei limiti previsti nell’ordinamento italiano all’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. Un inadempimento, quindi, contestato a carico dell’Italia, con tanto di condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite. Nel presente lavoro, verrà presa in esame la recente sentenza del 16 luglio 2009, emessa all’esito della causa C-244/08, con cui la Corte di Giustizia delle Comunità europee (di seguito: la Cgce o, più semplicemente, la Corte) è tornata a valutare la compatibilità con il diritto comunitario della disciplina nazionale italiana in tema di imposta sul valore aggiunto (di seguito: Iva). Come si avrà modo di evidenziare in prosieguo, questa pronuncia riveste uno spiccato interesse in quanto relativa, in dettaglio, alla posizione dei soggetti passivi Iva non residenti in Italia.

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Il Regime di Fiscal Unity è Compatibile con la Libertà di Stabilimento

Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2010 nel procedimento C-337/08 (X Holding BV vs Staatssecretaris van Financiën), la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato il regime olandese di fiscal unity compatibile con la libertà di stabilimento di cui all’art. 43 del Trattato UE. La convenzione contro le doppie imposizioni del 5 giugno 2001 tra il Belgio e i Paesi Bassi (la “Convenzione”), all’art. 7, n. 1, dispone che “(g)li utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata. Se un’impresa esercita la propria attività secondo questa modalità, i suoi utili sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente entro i limiti in cui sono imputabili alla suddetta stabile organizzazione”. Qualora un soggetto passivo con sede nei Paesi Bassi percepisca redditi assoggettati ad imposta in Belgio ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, i Paesi Bassi, a norma dell’art. 23, n. 2, della stessa Convenzione, concede, per tali redditi, uno sgravio sulle imposte dovute, come previsto dalle disposizioni della normativa olandese volta ad evitare la doppia imposizione.

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Fogli di Lavoro da Conservare

Nel corso di Telefisco 2010, tenutosi in data 27.1.2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in materia di compensazione dei crediti IVA, ed in particolare in relazione al visto di conformità delle dichiarazioni annuali IVA, fra i quali si segnalano i seguenti:
- il soggetto che appone il visto di conformità deve conservare copia della documentazione controllata;
- il certificatore deve illustrare fatti che, a seguito dei riscontri eseguiti, hanno generato il credito IVA, anche se non si tratta delle ipotesi indicate nella circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 57, che coprono le situazioni più significative (operazioni imponibili o fuori campo con diritto di detrazione, aliquota in vendita inferiore a quella di acquisto, effettuazione di investimenti);
- il massimale della polizza assicurativa, che i soggetti abilitati al rilascio del visto devono sottoscrivere, non deve essere inferiore a 1.032.913,80 euro e comunque deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, indipendentemente dal numero dei professionisti associati;
- nel caso in cui il credito IVA destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d'affari, deve essere effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Per tutti i contribuenti che non rientrano in questa condizione, la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta, riferita al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

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Approvato il Nuovo Codice di Condotta

In data 22 dicembre 2009, Il Consiglio UE ha approvato il nuovo Codice di Condotta sull’effettiva implementazione della convenzione arbitrale 90/436CEE. Il testo del nuovo Codice si basa sulla proposta della Commissione n. 472 del 14 settembre 2009, relativa ai lavori dei Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento per il periodo marzo 2007- marzo 2009.

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Il Prodotto Italiano Messo in Difficoltà Dalle Nuove Norme

La bozza di DLgs. di recepimento delle Direttive n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE contiene la possibilità di applicare il reverse charge alle cessioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti. Ove tale innovazione venga definitivamente recepita, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che effettuano cessioni Italia su Italia, non emettendo fattura imponibile, non potrebbero più fruire della detrazione dell'IVA sugli acquisti. Pertanto, tali soggetti troverebbero più conveniente vendere i beni prodotti in altri Paesi europei.

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