Legge di Bilancio 2018: la Nuova Formulazione dell’Art. 20 del D.P.R. 131/1986

Pubblicato su: SFEF 34/2018 - sfef.egeaonline.it

La Legge di Bilancio 2018 interviene a modificare l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 il quale riguarda l’interpretazione degli atti con il fine di definirne la portata applicativa e di chiarire che tale disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato alla registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni ad esso e dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quelli da registrare. Alla luce della nuova formulazione, il citato art. 20 non può dunque essere utilizzato per riqualificare operazioni ritenute elusive; a tal fine, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a far ricorso esclusivamente alla disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.

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