Italy Amends its Patent Box Regulation

The patent box regime was introduced in Italy with the Legge di Stabilità 2015 and has been subject to amendments over subsequent years. The aim of this regime is to provide for tax relief on income deriving from intangible assets like industrial patent and intellectual property designs and models.

The original regulation provided for the obligation to undergo a ruling procedure by the Italian tax authority to identify methods of determining the qualified income deriving from the direct use of intangible assets (in the case of indirect use of intangible assets, this ruling was not mandatory).

Pubblicato su: ITR - International Tax Review - 30 ottobre 2019

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La Volontà Contrattuale Determina il Momento di Effettuazione dei Servizi

A seguito delle novità introdotte dalla L. n. 217/2011 (Comunitaria 2010), la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 di ieri ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi “generiche” scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia.

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IVA intracomunitaria contestuale alla richiesta d'iscrizione nel VIES

La circolare Assonime n. 21 del 26 luglio 2012, nell’illustrare le indicazioni contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/2012, fornisce alcune soluzioni operative per risolvere questioni tuttora controverse in merito al regime introdotto dall’art. 27 del DL n. 78/2010.

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Approvato il Nuovo Codice di Condotta

In data 22 dicembre 2009, Il Consiglio UE ha approvato il nuovo Codice di Condotta sull’effettiva implementazione della convenzione arbitrale 90/436CEE. Il testo del nuovo Codice si basa sulla proposta della Commissione n. 472 del 14 settembre 2009, relativa ai lavori dei Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento per il periodo marzo 2007- marzo 2009.

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Necessario il Mantenimento delle Merci "Nello Stato di Origine" per il Regime di Sospensione dell'IVA

Il regime IVA delle importazioni in sospensione d’imposta in attesa della dimostrazione della destinazione finale comporta necessariamente che le merci, provenienti da Paese terzo e destinate a soggetto residente in altro Paese UE, mantengano la loro identità. Tale esigenza, che ha l’evidente finalità di evitare le frodi, costituisce una caratteristica del sistema doganale comunitario, nelle diverse ipotesi in cui è ammesso il differimento degli obblighi di pagamento dei diritti d’importazione, l’obbligo di mantenimento della merce nello stato in cui viene introdotta nel territorio UE, mentre successive manipolazioni e trasformazioni usuali devono essere costantemente sottoposte al controllo e alla previa autorizzazione dell’autorità doganale.

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Il Trasferimento del Plafond Mobile nella Cessione d'Azienda

A fronte dell’inesistenza di una specifica disciplina in tema di trasferimento del beneficio del plafond nel caso di cessione d’azienda, l’Agenzia delle entrate è tenuta all’applicazione della disciplina generale, e quindi a considerare trasferibile il diritto all’utilizzo del plafond insieme agli altri rapporti. Non è possibile, invece, applicare in via analogica la specifica disciplina prevista dall’art. 8, co. 4, del DPR 633/1972 per l’ipotesi di affitto d’azienda, che subordina il trasferimento del plafond alla sussistenza di tre requisiti: a) che nell’atto di conferimento sia espressamente previsto il trasferimento a favore del soggetto IVA conferitario; b) che del trasferimento sia data comunicazione con lettera raccomandata entro 30 giorni all’ufficio IVA competente; c) che si realizzi il trapasso di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

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Value Chain Management

Il passaggio dall’impresa “multinazionale”, operante in una dimensione geografica multinazionale (e per ciò stesso, subordinata a vincoli territoriali), all’impresa “sovranazionale”, strutturata secondo una dimensione funzionale o organica, implica la necessità di attuare una profonda riorganizzazione della struttura societaria di gruppo al fine di allineare strategie aziendali, societarie e fiscali.

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Effetti dello "Ius Superveniens" sull’Omessa Autofatturazione del Cessionario

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 5268, del 10.3.2005, chiarisce che il cessionario (o committente) inadempiente all’obbligo di regolarizzazione dell’operazione non fatturata, seppure tenuto al pagamento dell’imposta, non acquista, per ciò solo, la qualifica di "debitore d’imposta" (in luogo del "vero" soggetto passivo, vale a dire il cedente/prestatore); pertanto  si deduce il carattere impropriamente sanzionatorio del tributo versato, in aggiunta alle pene pecuniarie previste dal previgente art. 41 del DPR 633/1972.

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Limiti all'Emissione della Nota di Accredito

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1315 del 22.1.2007, chiarisce che non sussistono le condizioni legittimanti l’emissione delle note di credito a seguito di variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta se, le operazioni imponibili oggetto delle note di credito sono diverse da quelle per cui erano state emesse le fatture. La variazione, altresì, deve conseguire al rilevamento di inesattezze o ad accordi o eventi sopravvenuti, e non invece da un complessivo e contestuale accordo preesistente.

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Non Imponibili a IVA gli Acquisti Funzionali all'Esecuzione dei Contratti di Ricerca Stipulati con l'UE

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50/E/2006, ha chiarito che il regime di non imponibilità previsto dall’art. 72, co. 3, n. 3), del DPR 633/1972 si applica non solo alle operazioni effettuate direttamente nei confronti dell’UE nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ma anche quando la cessione o la prestazione sia posta in essere in via mediata, ossia per il tramite di un’impresa che abbia stipulato con l’UE un contratto di ricerca e di associazione.

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Plafond Mobile per le Attività Iniziate da Meno di Dodici Mesi

Con la sentenza n. 64 del 18.7.2005, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso estende la facoltà di acquistare beni/servizi senza applicazione dell’IVA - prevista dall’art. 8 co. 2 del DPR 633/1972 a favore degli esportatori abituali - anche ai soggetti passivi che hanno iniziato l’attività da meno di dodici mesi, qualora la stessa venga esercitata adottando il metodo del plafond mobile.

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Nelle Cessioni Intracomunitarie a Catena il "Luogo Impositivo" è Quello di Partenza del Bene

La Corte di Giustizia UE, con la sent. 6.4.2006, causa C-245/04, ha chiarito che "(q)uando due cessioni successive relative agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi che agiscono in quanto tali, danno luogo ad un’unica spedizione intracomunitaria o ad un unico trasporto intracomunitario di detti beni, la spedizione o il trasporto si può imputare ad una sola delle due cessioni, che sarà l’unica esentata ai sensi dell’art. 28-quater, parte A, lett. a), primo comma, della VI direttiva CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE".

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Accordo di "Consignement Stock" Fuori dal Territorio UE

L'Agenzia delle Entrate spiega, nella risoluzione n. 58/E del 5.5.2005, che un contratto di "consignment stock", in cui le merci sono inviate a destinazione di un acquirente stabilito in un Paese terzo, vale a dire fuori del territorio UE, si realizzano i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile; ne consegue che, il "plafond" si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risultino prelevate dall’acquirente e debitamente fatturate dal fornitore.

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