Necessario il Mantenimento delle Merci "Nello Stato di Origine" per il Regime di Sospensione dell'IVA

Il regime IVA delle importazioni in sospensione d’imposta in attesa della dimostrazione della destinazione finale comporta necessariamente che le merci, provenienti da Paese terzo e destinate a soggetto residente in altro Paese UE, mantengano la loro identità. Tale esigenza, che ha l’evidente finalità di evitare le frodi, costituisce una caratteristica del sistema doganale comunitario, nelle diverse ipotesi in cui è ammesso il differimento degli obblighi di pagamento dei diritti d’importazione, l’obbligo di mantenimento della merce nello stato in cui viene introdotta nel territorio UE, mentre successive manipolazioni e trasformazioni usuali devono essere costantemente sottoposte al controllo e alla previa autorizzazione dell’autorità doganale.

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Il Trasferimento del Plafond Mobile nella Cessione d'Azienda

A fronte dell’inesistenza di una specifica disciplina in tema di trasferimento del beneficio del plafond nel caso di cessione d’azienda, l’Agenzia delle entrate è tenuta all’applicazione della disciplina generale, e quindi a considerare trasferibile il diritto all’utilizzo del plafond insieme agli altri rapporti. Non è possibile, invece, applicare in via analogica la specifica disciplina prevista dall’art. 8, co. 4, del DPR 633/1972 per l’ipotesi di affitto d’azienda, che subordina il trasferimento del plafond alla sussistenza di tre requisiti: a) che nell’atto di conferimento sia espressamente previsto il trasferimento a favore del soggetto IVA conferitario; b) che del trasferimento sia data comunicazione con lettera raccomandata entro 30 giorni all’ufficio IVA competente; c) che si realizzi il trapasso di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

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Limiti all'Emissione della Nota di Accredito

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1315 del 22.1.2007, chiarisce che non sussistono le condizioni legittimanti l’emissione delle note di credito a seguito di variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta se, le operazioni imponibili oggetto delle note di credito sono diverse da quelle per cui erano state emesse le fatture. La variazione, altresì, deve conseguire al rilevamento di inesattezze o ad accordi o eventi sopravvenuti, e non invece da un complessivo e contestuale accordo preesistente.

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Accordo di "Consignement Stock" Fuori dal Territorio UE

L'Agenzia delle Entrate spiega, nella risoluzione n. 58/E del 5.5.2005, che un contratto di "consignment stock", in cui le merci sono inviate a destinazione di un acquirente stabilito in un Paese terzo, vale a dire fuori del territorio UE, si realizzano i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile; ne consegue che, il "plafond" si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risultino prelevate dall’acquirente e debitamente fatturate dal fornitore.

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Modalità di Recupero dell'IVA Prima dell'Identificazione in Italia del Soggetto non Residente

Con la risoluzione n. 14 dell'1.3.2005, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel in cui un soggetto non residente ha effettuato operazioni attive e passive in Italia e solo successivamente ha adempiuto all’obbligo di identificazione o nomina del rappresentante fiscale, si è in presenza di una violazione degli obblighi del contribuente. In tal caso opera il sistema sanzionatorio, ma può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta gravante sugli acquisti se il soggetto dimostra di avere effettuato tali acquisti in relazione ad un’attività economica avviata.

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