Transfer pricing: oneri documentali per le imprese

L’art. 26 del dl 78/10 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività) ha introdotto per la prima volta in Italia l’onere di predisporre la documentazione necessaria a supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata al fine di darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Il presente articolo, il secondo di una serie di due articoli, intende analizzare le modalità applicative di dettaglio della nuova norma.L’art. 26 del dl 78/10 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) stabilisce che «(i)l contribuente che detiene la documentazione (…) deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria»: tale indicazione risulta «anomala» nel panorama internazionale. Nella maggior parte degli ordinamenti infatti sussiste l’obbligo della contemporaneous documentation (per la quale si suppone che la stessa sia in essere al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi annuale) da esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria interessata.

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Il Tempo Delle Svalutazioni

Due shock hanno ridotto il tenore di vita delle economie dei paesi occidentali. Il primo è un peggioramento delle ragioni di scambio: mentre i prezzi dei manufatti tendono a scendere a causa della concorrenza con i prezzi dei prodotti cinesi, quelli delle materie prime hanno ripreso a salire nel corso del 2010. Il secondo shock riguarda il leverage: la crisi economica e l' eccesso dei debiti pregressi hanno contribuito a rallentare la domanda di credito specie delle famiglie per finanziare il consumo. Per attenuare gli effetti di questo secondo shock i governi dei principali paesi si sono sostituiti al settore privato e hanno aumentato la loro propensione ad indebitarsi, quasi che avessero una capacità senza limiti di sostenere impegni finanziari così gravosi. In realtà i limiti ci sono specie quando la popolazione non cresce ed il gettito fiscale tende a contrarsi. Queste tensioni si stanno scaricando sul mercato dei cambi.

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Incompatibilità con il Diritto Comunitario del Regime di Detrazione dell’Iva Sugli Acquisti

Nella sentenza in esame, la Corte di Giustizia si schiera totalmente dalla parte della Commissione europea, accertando l’illegittimità dei limiti previsti nell’ordinamento italiano all’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. Un inadempimento, quindi, contestato a carico dell’Italia, con tanto di condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite. Nel presente lavoro, verrà presa in esame la recente sentenza del 16 luglio 2009, emessa all’esito della causa C-244/08, con cui la Corte di Giustizia delle Comunità europee (di seguito: la Cgce o, più semplicemente, la Corte) è tornata a valutare la compatibilità con il diritto comunitario della disciplina nazionale italiana in tema di imposta sul valore aggiunto (di seguito: Iva). Come si avrà modo di evidenziare in prosieguo, questa pronuncia riveste uno spiccato interesse in quanto relativa, in dettaglio, alla posizione dei soggetti passivi Iva non residenti in Italia.

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L’Andaf Chiede Regole Comuni

E’ atteso per giovedì 30 settembre 2010 il decreto ministeriale che introduce in Italiagli obblighi di documentazione relativi al transfer pricing , previsto dal decreto relativo alla Manovra fiscale approvato lo scorso 30 luglio 2010. Se la data verrà rispettata , entro il 31 dicembre 2010 le aziende dovranno adottare il codice di condotta che consentirà di rendere trasparente la formazione del prezzo di beni e servizi nell’ambito del gruppo dei gruppi industriali.

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Attribuzione del Reddito alla Stabile Organizzazione: il Rapporto OCSE 2010

In data 22 luglio 2010, è stato pubblicato il documento OCSE “2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments” il quale contiene le linee guida per l’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione ai sensi dell’art. 7 del Modello OCSE. La versione 2010 segue quella del 2008, della quale peraltro riflette contenuto e conclusioni. Il “2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments” (“Rapporto”) è stato pubblicato dall’OCSE in concomitanza con l’approvazione del documento che reca le modifiche alla versione del 2008 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni (“Modello OCSE”). Il Rapporto contiene le linee guida interpretative del nuovo art. 7 e relativo Commentario del Modello OCSE (riguardanti, appunto, l’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione) e non influisce sui criteri di individuazione della sede fissa di affari ai sensi dell’art. 5 del Modello OCSE.

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Approvate le Modifiche al Modello OCSE 2010. Ecco cosa Cambia

È stato pubblicato il documento “The 2010 Update to the Model Tax Convention”, il quale contiene le modifiche alla versione del 2008 del Modello OCSE: tra queste, l’art. 7 (“Business Profits”) e il connesso Commentario risultano integralmente riscritti. Il testo consolidato del Modello OCSE 2010 sarà pubblicato nel settembre 2010. In data 22 luglio 2010, il Comitato Affari Fiscali dell’OCSE ha pubblicato il documento “The 2010 Update to the Model Tax Convention” (“2010 Update”) il quale illustra le modifiche alla versione 2008 del Modello OCSE e relativo Commentario. Esso segue la pubblicazione, avvenuta nel maggio 2010, del “Draft Contents of the 2010 Update to the Model Tax Convention”, al quale il 2010 Update apporta minime modifiche, riguardanti principalmente riserve e posizioni degli Stati membri e non membri OCSE. Tra queste, è prevista l’eliminazione delle riserve di alcuni Paesi sul recepimento del paragrafo 5 dell’art. 26 del Modello OCSE.

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I Controlli dell’Amministrazione Finanziaria in Materia di Residenza Fiscale ed Esterovestizione

Nell’ambito dell’attività dell’Amministrazione finanziaria finalizzata al contrasto del fenomeno dell’esterovestizione, la verifica fiscale rappresenta il modello procedurale più complesso, qualificato e potenzialmente efficace per il controllo – in concreto – dei presupposti previsti in materia di residenza degli enti dalle norme tributarie. Nel presente articolo si intende esaminare l’iter procedurale che caratterizza l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria finalizzata a contrastare il fenomeno della cd. “esterovestizione”, nonché il trasferimento fittizio della residenza fiscale a fini elusivi ed evasivi, con particolare riferimento ai percorsi ispettivi seguiti dalla Guardia di finanza, evidenziandone fasi cruciali e criticità operative, talvolta ricorrendo all’ausilio di casi esemplificativi aventi lo scopo di chiarire in concreto gli aspetti teorici.

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Transfer pricing: l’applicazione del principio di libera concorrenza alle operazioni di riorganizzazione

Il tema della riorganizzazione dei gruppi multinazionali in rapporto alla disciplina dei prezzi di trasferimento è stato recentemente affrontato nel nuovo cap. IX delle Guidelines OCSE, pubblicato in data 22 luglio 2010. Il suindicato cap. IX parte dal presupposto secondo cui il principio di libera concorrenza e le altre indicazioni contenute nelle Guidelines dell’OCSE non dovrebbero applicarsi in modo differente alle operazioni poste in essere prima della riorganizzazione rispetto a quelle postriorganizzazione. Ciò che rileva, ai fini dell’art. 9 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e dell’arm’s length principle, è la verifica dell’eventuale esistenza, nell’operazione di riorganizzazione, di condizioni che differiscono da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti.

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Modalità di Esecuzione dell’Attività Ispettiva in Ipotesi di Esterovestizione

La verifica fiscale nei confronti di una società estera che presenti, in maniera più o meno evidente, elementi di collegamento con il territorio italiano, è caratterizzata da un approccio investigativo peculiare. In fase di accesso, l’azione ispettiva, altamente invasiva per il contribuente, è volta alla ricerca di documentazione contabile, extracontabile, anche di carattere informatico, utile al controllo. L’Amministrazione finanziaria, in esecuzione dei poteri previsti dall’ordinamento giuridico può procedere all’accesso nei locali del contribuente per eseguire ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni La necessità di intraprendere una verifica fiscale in materia di residenza fiscale fittizia o esterovestizione può derivare sia da elementi indiziari acquisiti nella fase di intelligence, sia da eventuali evidenze emerse nel corso della concreta esecuzione dell’attività ispettiva, intrapresa per riscontrare violazioni di altra natura e/o per il più ampio potere di controllare il generale corretto adempimento delle disposizioni tributarie da parte del contribuente.

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Frodi a Rilevanza Penale più Ampia

L'art. 29 co. 4 del DL 78/2010 apporta le seguenti modifiche all'art. 11 del DLgs. 74/2000:
- elimina la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", rendendo possibile il concorso con altre fattispecie (in particolare, con la bancarotta);
- semplifica la soglia di punibilità, che da 51.645,69 euro (frutto della conversione dalla lira) passa a 50.000 euro;
- introduce una circostanza aggravante (reclusione da uno a sei anni) nel caso in cui l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi risulti superiore a 200.000 euro;
- introduce una nuova fattispecie che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per una ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro (anche in tal caso scatta la reclusione da uno a sei anni per importi superiori a 200.000 euro).
In ordine a tale nuova fattispecie, si osserva che essa:
- diversamente dalla fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che attiene alla fase riscossiva vera e propria, possiede un contenuto meramente dichiarativo (inserimento di dati falsi nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale);
- dal punto di vista dell'elemento psicologico, necessita del dolo specifico, consistente nella finalità di ottenere il pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori;
- presenta rilevanti rischi di concorso da parte dei professionisti.

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Il Modello OCSE di Convenzione Contro le Doppie Imposizioni.

In data 22 luglio 2010 è stato pubblicato il documento “The 2010 Update to the Model Tax Convention”, il quale contiene le modifiche alla versione del 2008 del Modello OCSE: tra queste, l’art. 7, relativo ai “Business Profits” e il connesso Commentario risultano integralmente riscritti. Il testo consolidato del Modello OCSE 2010 sarà pubblicato nel settembre 2010. data 21 maggio 2010, il Comitato Affari Fiscali dell’OCSE ha pubblicato il documento “Draft Contents of the 2010 Update to the Model Tax Convention” (“Draft Contents”) il quale illustra le modifiche alla versione 2008 del Modello OCSE e relativo Commentario. Il Draft Contents recepisce le discussioni che nel triennio 2007- 2009 hanno riguardato il contenuto di alcune disposizioni convenzionali, oggetto di trattazione nei seguenti discussion drafts:

  • “The granting of treaty benefits with respect to the income of Collective Investment Vehicles” del 9 dicembre 2009;
  • “Revised discussion draft of a new Article 7 of the OECD Model Tax Convention” del 24 novembre 2009;
  • “Application of tax treaties to State-owned entities, including Sovereign Wealth Funds” del 25 novembre 2009;
  • “Tax treaty issues related to common telecommunication transactions” del 25 novembre 2009;
  • “Revised changes to the Commentary on paragraph 2 of Article 15” del 12 marzo 2007 (ultima versione).

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Europa, la Favola Amara dei Paesi meno Virtuosi

Si immagini una grandissima azienda che per decenni ha speso alla grande in salari, stipendi, spese di rappresentanza, viaggi, costi di esercizio di ogni tipo, interessi debitori e anche per investimenti ben più di quanto ha incassato dalla vendita dei suoi prodotti. E si immagini anche che tale azienda, disponendo di eccellenti relazioni con il sistema bancario e in particolare con una grandissima banca sia riuscita a saldare sistematicamente la differenza fra la dinamica di formazione e di manifestazione dei costi e dei ricavi indebitandosi in misura crescente rispetto al suo fatturato fino a giungere ad un rapporto 3:1. Quell' azienda deve quindi la sua solvibilità, e cioè la sua capacità di pagare tutte le sue spese e i suoi debiti alle dovute scadenze, alla disponibilità delle banche di continuare a finanziarla. E poiché questa disponibilità non è messa in discussione, i fornitori e i creditori dormono sonni tranquilli. Ma si immagini ora che tutti i vertici delle banche finanziatrici e in particolare quello della banca più importante (Hausbank) vengano sostituiti con altri banchieri meno accondiscendenti.

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Doppie Imposizioni: Convenzioni con l’Italia al 30 Giugno 2010

Alla data del 30 giugno 2010, il network italiano dei trattati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale si è significativamente ampliato, a seguito:
– della ratifica del protocollo di modifica del trattato con Cipro (legge 3 maggio 2010, n. 70);
– dell’entrata in vigore del trattato con Giordania (legge 23 ottobre 2009, n. 160, in vigore dal 10 maggio 2010);
– dell’entrata in vigore del trattato con Slovenia (legge 29 maggio 2009, n. 76, in vigore dal 12 gennaio 2010);
– dell’entrata in vigore del trattato con Stati Uniti (legge 3 marzo 2009, n. 20, in vigore dal 1° gennaio 2010).
Al 30 giugno 2010, pertanto, il network italiano risulta composto da:
– 84 trattati in vigore;
– 5 ratificati (di cui 2 protocolli di modifica);
– 15 firmati (di cui 5 protocolli di modifica);
– 8 parafati (di cui 3 protocolli di modifica).

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