Vantaggi Fiscali per le Società nella Proposta di Direttiva UE sulla Base Imponibile Comune

La proposta di direttiva sulla «Common Consolidated Corporate Tax Base», presentata dalla Commissione europea il 16 marzo 2011, prevede una normativa fiscale europea unica per la definizione della base imponibile delle società che svolgono attività transfrontaliera. Tra i vantaggi connessi alla nuova normativa vi è la riduzione dei costi di conformità e l’eliminazione dei problemi connessi alla fissazione dei prezzi di trasferimento.

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La Proposta di Direttiva sulla Common Consolidated Corporate Tax Base (Ccctb) Il consolidamento della base imponibile

In data 16 marzo 2011, la Commissione europea ha presentato al Consiglio dell’Ue la proposta di direttiva COM(2011)121 sulla Common consolidated corporate tax base (Ccctb). La proposta segna la conclusione di un iter di studio e lavoro, il quale ha avuto inizio ufficialmente nel 2001, conla presentazione, sempre da parte della Commissione europea, della comunicazione n. 582 e dello studio n. 1681, dove è stata esposta la nuova strategia di eliminazione degli ostacoli fiscali esistenti nel mercato interno. L’adozione, a livello comunitario e su base opzionale, di norme comuni per la determinazione della base imponibile consolidata, ne rappresenta l’attuazione.

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L'area Fiscale delle Imprese e la Sua Evoluzione Attraverso le Nuove Tecnologie

Gli strumenti informatici, oggi ormai largamente utilizzati, possono divenire di fondamentale importanza nella diffusione dei dati raccolti ed elaborati dalla funzione fiscale di un’azienda, informazioni che spesso non vengono rese fruibili perdendo così il valore che potrebbero invece avere per altre aree o uffici.

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L’abuso del diritto in materia tributaria: la giurisprudenza italiana

Con riferimento alla problematica dell’abuso del diritto, nella quale si tratta di verificare se l’operazione rientra in una normale logica di mercato, il carattere abusivo deve essere escluso per la compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa.

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Value Chain Management

Il passaggio dall’impresa “multinazionale”, operante in una dimensione geografica multinazionale (e per ciò stesso, subordinata a vincoli territoriali), all’impresa “sovranazionale”, strutturata secondo una dimensione funzionale o organica, implica la necessità di attuare una profonda riorganizzazione della struttura societaria di gruppo al fine di allineare strategie aziendali, societarie e fiscali.

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E-learning La Nuova Frontiera della Formazione in Rete

Introduzione
1. New economy
1.1 Tutto comincia con una piccola "e"
1.2. La trasformazione del business in e-business
     E-trasformazione: quattro regole d'oro
     Architettura it per l'e-trasformazione
     Tecnologia a supporto della e-trasformazione
1.3. La comunicazione nella new economy
1.4. La formazione nel nuovo contesto

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Dall'Estero n. 2/2011

Brasile - Investimenti inbound e finanziamenti di lungo termine. Il governo brasiliano ha adottato nuove norme con l’obiettivo di incentivare gli investimenti inbound e i finanziamenti di lungo termine. In particolare:
- il Provisional Measure n. 517/10 del 31 dicembre 2010 prevede che il reddito da obbligazioni e securities, sottoscritte a partire dal 1° gennaio 2011 ed emesse da istituzioni brasiliane, non è soggetto a ritenuta se corrisposto a non residenti, localizzati in giurisdizioni non black list.


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Posta Elettronica Certificata: per le Raccomandate Rivoluzione in un "Click"

La Posta Elettronica Certificata (PEC) permetterà un notevole snellimento delle procedure ed una drastica riduzione dei costi di quanto è ancora gestito in forma cartacea. Per l’effettiva operatività sarà necessario attendere l’emanazione di "regole tecniche" da parte del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie. 

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Tutte le Contraddizioni che Nascono in Eurolandia

In un articolo apparso in questa rubrica il 7 giugno 2010, avevamo sostenuto che i paesi maggiori si possono dividere in tre gruppi dal punto di vista della solvibilità delle obbligazioni del debito pubblico. Nel primo si collocano gli Stati Uniti che, a difesa della loro solvibilità, dispongono sia della capacità della banca centrale (Fed) di acquistare l' eventuale invenduto dei titoli del debito pubblico, sia lo status del dollaro che amplia enormemente la platea dei finanziatori esteri comprese le banche centrali degli altri paesi che in dollari detengono la gran parte delle loro riserve. Le preoccupazioni circa il merito di credito degli sa ventilate da un' agenzia di rating cinese sono scarsamente fondate. Nel secondo gruppo si trovano i paesi in cui la banca centrale rappresenta il banchiere del Tesoro dello Stato. Se il sistema bancario spontaneamente non sottoscrive abbastanza titoli pubblici, ivi la banca centrale può sempre intervenire acquistando il saldo.

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Direzione e Coordinamento nei Gruppi Internazionali di Imprese

Con il presente lavoro s’intende ricostruire il quadro delle possibili interrelazioni intercorrenti tra la mutata normativa civilistica riguardante la nozione di direzione e coordinamento delle società e la disciplina fiscale attinente alla residenza delle società estere appartenenti ad un gruppo di imprese.In via preliminare, attesa la mutata normativa civilistica relativa alla direzione e coordinamento delle società - introdotta dalla Riforma del diritto delle società con il dlgs 17 gennaio 2003, n. 6 e modificata dal dlgs «correttivo» 28 dicembre 2004, n. 310 –, al fine di analizzare le interrelazioni intercorrenti tra detta normativa civilistica e la disciplina fiscale attinente alla residenza delle società estere appartenenti ad un medesimo gruppo, appare opportuno soffermarsi sul concetto di «gruppo di imprese» non prima però di aver fornito talune indicazioni circa la nozione di «direzione e coordinamento».

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Rischio Penale sull'Abuso del Diritto

L'Autore evidenzia come il ricorso all'abuso del diritto per legittimare accertamenti sia accompagnato, sempre più frequentemente, da denunce in relazione all'art. 4 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione infedele).
In linea generale, peraltro, occorre sottolineare come l'abuso del diritto non presenti effetti penali, trattandosi di un istituto estraneo a tali profili. Ed infatti:
- o il comportamento censurato comporta, di per sé, occultamento di elementi positivi di reddito o inserimento in dichiarazione di costi fittizi (superiori alle soglie richieste dalla fattispecie di dichiarazione infedele), con integrazione del reato senza che l'abuso del diritto abbia alcun rilievo;
- o, se si tratta di operazioni di riqualificazione giuridica del negozio, in cui non si ravvisano le condotte di cui sopra, il reato non esiste e la denuncia non deve essere presentata.

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Attribuzione del reddito alla stabile organizzazione Il Rapporto OCSE del 2010

Nel Rapporto del 2010, l’OCSE precisa che la determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione implica il calcolo dei profitti (o delle perdite) derivanti da tutte le attività, incluse le transazioni con parti indipendenti, con parti correlate e con le altre parti dell’impresa. Il metodo di analisi suggerito dall’OCSE è il c.d. “functionally separate entity approach”, il quale implica un esame in due distinti steps. Nell’ambito della fiscalità internazionale, il tema dei prezzi di trasferimento assume rilievo per transazioni commerciali intercorrenti tra legal entities localizzate in Stati diversi e facenti parte di gruppi di imprese.

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Incompatibilità con il Diritto Comunitario del Regime di Detrazione dell’Iva Sugli Acquisti

Nella sentenza in esame, la Corte di Giustizia si schiera totalmente dalla parte della Commissione europea, accertando l’illegittimità dei limiti previsti nell’ordinamento italiano all’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. Un inadempimento, quindi, contestato a carico dell’Italia, con tanto di condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite. Nel presente lavoro, verrà presa in esame la recente sentenza del 16 luglio 2009, emessa all’esito della causa C-244/08, con cui la Corte di Giustizia delle Comunità europee (di seguito: la Cgce o, più semplicemente, la Corte) è tornata a valutare la compatibilità con il diritto comunitario della disciplina nazionale italiana in tema di imposta sul valore aggiunto (di seguito: Iva). Come si avrà modo di evidenziare in prosieguo, questa pronuncia riveste uno spiccato interesse in quanto relativa, in dettaglio, alla posizione dei soggetti passivi Iva non residenti in Italia.

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Condono Senza Effetti Penali

L'incompatibilità del condono IVA della L. 289/2002 con il diritto comunitario (affermata, in primo luogo, dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 17.7.2008 causa C-132/06) comporta che il giudice nazionale debba disapplicare la relativa normativa. Pertanto, per coloro i quali avevano aderito alle sanatorie, fermi restando i termini di decadenza, è possibile sottoporre ad accertamento i periodi d'imposta condonati. Ciò ha riflesso anche in riferimento alla copertura penale che il condono prevedeva: infatti, salvo quanto si è in procinto di esporre, da Cass. n. 34871/2010 si potrebbe desumere l'affermazione secondo cui l'illegittimità del condono IVA farebbe venire meno la causa di non punibilità per i reati tributari. Tuttavia, Caraccioli evidenzia che ciò non è stato affermato espressamente dai giudici, che si sono limitati a richiamare la sentenza n. 3674/2010 sulla "rottamazione dei ruoli", e che, tra l'altro, nel caso in oggetto, il contribuente non poteva comunque fruire del condono. In conclusione, l'incompatibilità del condono non potrebbe far venire meno anche le cause di estinzione del reato, siccome deve prevalere il principio di certezza del diritto enunciato dall'art. 25 della Costituzione.

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