Perché i Mercati Dovrebbero Puntare a una Riduzione dell'Euro

Il ragionamento che fanno gli operatori sui mercati dei cambi sembra razionale. Il rapporto euro/dollaro valeva oltre 1,50 all' inizio del dicembre 2009, e, se è sceso, è stato solo a causa del rischio sovrano in particolare con riferimento alla Grecia. A quel punto ci si rese conto che, se il dollaro era debole a causa del parziale rifiuto da parte dei Paesi creditori e in particolare della Cina di continuare a concedere crediti agli Usa - acquistando dollari da immettere nelle attività finanziare della banca centrale cinese anche l' euro aveva i suoi problemi. E non erano problemi piccoli. L' eventualità che uno dei Paesi di Eurolandia fosse insolvente e quindi costretto ad abbandonare l' euro era un evento così traumatico da non essere nemmeno preso in considerazione nel trattato istitutivo della Bce e della moneta unica. Lo era per la Grecia per la quale si prospettavano fughe di capitali, inflazione e svalutazione, rialzo dei tassi, con conseguente caos economico e politico.

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Il Protocollo 2010 di Modifica della Convenzione sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale

Con l’adozione, in data 31 marzo 2010, da parte dell’Ocse e del Consiglio d’Europa, del Protocollo di modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, anche questa si adegua agli standards di trasparenza e scambio di informazioni ampiamente riconosciuti e accettati a livello internazionale.In data 31 marzo 2010, l’Ocse e il Consiglio d’Europa hanno adottato il Protocollo di modifica della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (“Convenzione”), aperta nel 1988 alla sottoscrizione di 54 Stati e attualmente in vigore tra 14 Paesi solamente, tra i quali figura l’Italia1. La Convenzione disciplina la cooperazione internazionale attuata mediante l’assistenza e lo scambio di informazioni sul piano multilaterale.Lo scopo è essenzialmente quello di consentire a ciascuno Stato contraente di combattere l’evasione fiscale internazionale e di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente. Rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni spontaneo, le verifiche fiscali simultanee, le verifiche fiscali all’estero, l’assistenza per il recupero dei crediti tributari. Lo scambio di informazioni automatico, seppur astrattamente previsto, può avvenire soltanto previo accordo specifico tra le Parti.

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Il Segreto Bancario non Ferma lo Scambio di Informazioni

Con l’adozione, da parte dell’OCSE e del Consiglio d’Europa, del Protocollo di modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988, anche questa si adegua agli standards di trasparenza e scambio di informazioni ampiamente riconosciuti ed accettati a livello internazionale. In data 31 marzo 2010, l’OCSE e il Consiglio d’Europa hanno adottato il Protocollo di modifica della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (“Convenzione”), aperta nel 1988 alla sottoscrizione di 54 Stati ed attualmente in vigore tra 14 Paesi solamente, tra i quali figura l’Italia. La Convenzione disciplina la cooperazione internazionale attuata mediante l’assistenza e lo scambio di informazioni sul piano multilaterale. Lo scopo è essenzialmente quello di consentire a ciascuno Stato contraente di combattere l’evasione fiscale internazionale e di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente.

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Vat Package: le Novità in Materia Iva in Vigore dal 1° gennaio 2010

I provvedimenti normativi adottati di recente in sede comunitaria e contenuti nel cosiddetto Vat Package pongono le basi per una profonda modifica all’attuale disciplina Iva (direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce). In particolare, a partire dal 1° gennaio 2010 è mutato il regime impositivo delle prestazioni di servizi fornite nei paesi membri dell’Unione europea, con l’introduzione, quale regola generale, del principio di tassazione nel paese del fruitore, anziché del prestatore. Ulteriori novità sono state introdotte per la procedura di gestione dei rimborsi e per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Il 22 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo (non pubblicato in G.U. alla data di chiusura del presente articolo) di coordinamento tra i provvedimenti comunitari e la normativa nazionale, in attuazione della delega contenuta nella Comunitaria 2008. In data 31 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha fornito primi chiarimenti in materia con la circolare n. 58/E.

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Lo Scudo Fiscale e i Reati dei Transfrontalieri

Ai sensi dell'art. 1 co. 7 del DL 194/2009, "il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni". In relazione a tale norma, l'Autore ipotizza il caso di un dipendente (od equiparato) che intenda sanare la violazione del monitoraggio fiscale commessa in relazione alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2008. Questo soggetto può presentare la dichiarazione stessa fino al 30.4.2010 al fine di sanare la predetta violazione. Ne consegue che, fino a tale data, il reato di omessa dichiarazione ai fini delle sole imposte sui redditi di cui all'art. 5 del DLgs. 74/2000 (e non ai fini IVA) non si consuma. Non è chiaro, peraltro, chi si intenda con la nozione di soggetto "equiparato ai dipendenti". In particolare, non è chiaro se, sulla base di tale dizione, la norma sia suscettibile di applicazione anche ai professionisti titolari di partita IVA che siano pagati con parcelle dallo studio di appartenenza.

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Lo Scudo Fiscale e i Reati dei Transfrontalieri

Ai sensi dell'art. 1 co. 7 del DL 194/2009, "il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni". In relazione a tale norma, l'Autore ipotizza il caso di un dipendente (od equiparato) che intenda sanare la violazione del monitoraggio fiscale commessa in relazione alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2008. Questo soggetto può presentare la dichiarazione stessa fino al 30.4.2010 al fine di sanare la predetta violazione. Ne consegue che, fino a tale data, il reato di omessa dichiarazione ai fini delle sole imposte sui redditi di cui all'art. 5 del DLgs. 74/2000 (e non ai fini IVA) non si consuma. Non è chiaro, peraltro, chi si intenda con la nozione di soggetto "equiparato ai dipendenti". In particolare, non è chiaro se, sulla base di tale dizione, la norma sia suscettibile di applicazione anche ai professionisti titolari di partita IVA che siano pagati con parcelle dallo studio di appartenenza.

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Transfer pricing e privacy: ricerca dei comparables e violazione dei dati aziendali

Nell’ambito della disciplina sul transfer pricing, in caso una transazione intercompany sia oggetto di approfondimento investigativo da parte dell’Amministrazione finanziaria, affinché l’eventuale rilievo formulato nell’avviso di accertamento possa considerarsi fondato è necessario che la transazione comparativa sia specificamente illustrata, così da poterne evidenziare l’idoneità al confronto. Obiettivo del presente lavoro è svolgere alcune riflessioni sull’attività di acquisizione dei dati relativi ai comparables in relazione alla normativa italiana in tema di privacy. All’art. 110, co. 7, del Tuir viene previsto che:
– ove intercorra una transazione, oggetto di valutazione ai fini del reddito d’impresa, tra un soggetto residente «impresa» ed una «società non residente» nel territorio dello Stato; e
– tra quest’ultima e l’impresa residente esiste un rapporto di controllo diretto o indiretto, ovvero entrambi sono oggetto di controllo da parte di un terzo soggetto, i componenti di reddito «(...) sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2 dell’art. 110, se ne deriva un aumento del reddito (...)».

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Aspetti Elusivi del Trust e Normativa di Contrasto

Le caratteristiche essenziali del trust fanno sì che tale istituto possa essere impropriamente destinato a scopi elusivi o distorti. Infatti, sebbene l’istituto del trust non sia strutturalmente nè funzionalmente predisposto per frodare il fisco o i creditori, le sue caratteristiche sono, però, più facilmente strumentalizzabili rispetto ad altri negozi del diritto civile. L’intervento esamina tali aspetti del trust, dedicando specifica attenzione alla disciplina antielusiva che, in campo fiscale, è stata apprestata per ostacolare lo specifico fenomeno in questo campo. Prima di passare alla disamina degli aspetti antielusivi della normativa fiscale, appare opportuno soffermarsi sulle motivazioni che hanno indotto il legislatore a introdurre una normativa ad hoc. La risposta è da ricercarsi nell’attitudine dei trust, forse più di altre tipologie di istituti giuridici, a essere utilizzati a fini illeciti o elusivi. Va naturalmente evidenziato che l’istituto del trust non è ab origine strutturalmente e funzionalmente predisposto a frodare il Fisco o i creditori; le sue caratteristiche sono solo più facilmente strumentalizzabili rispetto ad altri negozi di diritto civile.

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Crisi, l'Exit Strategy è Diventata un vero Puzzle

La più grande tragedia dei nostri tempi non è la globalizzazione. Essa anzi è benvenuta perché ha consentito a 2,5 miliardi di persone di far parte del mercato del lavoro globale, di passare da una produttività zero ad una quasi elevata come quella dei paesi avanzati e quindi di nutrirsi meglio, di abitare meglio, di vestirsi meglio, di godere di un più alto livello di istruzione, di vivere più a lungo, etc~ Questo aumento della produttività globale ha raddoppiato il tasso di crescita dell' economia mondiale dal 2,5% in media dal 1950 al 1990, al 5% di tasso di crescita tendenziale degli ultimi 20 anni, malgrado la grande crisi economica dell' ultimo periodo. Una vera tragedia, invece, è stata che questo aumento della produttività globale non si è distribuito in modo equilibrato nei paesi industrializzati ma ha polarizzato i redditi di lavoro fra coloro che, essendo in concorrenza con i lavoratori dei paesi emergenti, hanno visto il loro salario ridursi nettamente in potere d' acquisto negli ultimi 15 anni (e sono circa il 98%) e coloro che, 2%, non subendo questa competizione, hanno visto i loro compensi aumentare in modo esponenziale.

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Il Regime di Fiscal Unity è Compatibile con la Libertà di Stabilimento

Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2010 nel procedimento C-337/08 (X Holding BV vs Staatssecretaris van Financiën), la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato il regime olandese di fiscal unity compatibile con la libertà di stabilimento di cui all’art. 43 del Trattato UE. La convenzione contro le doppie imposizioni del 5 giugno 2001 tra il Belgio e i Paesi Bassi (la “Convenzione”), all’art. 7, n. 1, dispone che “(g)li utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata. Se un’impresa esercita la propria attività secondo questa modalità, i suoi utili sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente entro i limiti in cui sono imputabili alla suddetta stabile organizzazione”. Qualora un soggetto passivo con sede nei Paesi Bassi percepisca redditi assoggettati ad imposta in Belgio ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, i Paesi Bassi, a norma dell’art. 23, n. 2, della stessa Convenzione, concede, per tali redditi, uno sgravio sulle imposte dovute, come previsto dalle disposizioni della normativa olandese volta ad evitare la doppia imposizione.

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Sul Visto Scatta il Penale Solo se c'è Dolo

Il professionista che rilascia il visto di conformità in relazione alla compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000,00 euro annui, solo in presenza di specifiche condizioni, corre il rischio di restare coinvolto nella responsabilità penale del cliente per la fattispecie di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del DLgs. 74/2000.
Posto che il rilascio del visto implica l'integrale verifica della corrispondenza tra i dati esposti nelle scritture contabili e la documentazione, occorre considerare che:
- il controllo di corrispondenza resta comunque un controllo formale, che non incide sulla veridicità o meno delle operazioni;
- la fattispecie in questione presenta natura di delitto doloso.
Ne consegue che il concorso del professionista è configurabile solo nel caso in cui il medesimo sia perfettamente a conoscenza del contenuto illegittimo dell'operazione e dolosamente si presti a fornire il proprio contributo tramite l'apposizione del visto. Il dolo, peraltro, potrebbe anche essere "eventuale", quale mera accettazione del rischio di concorrere all'indebita compensazione.

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Lo Scambio di Informazioni Spontaneo nelle Fonti Internazionali e Sovranazionali

Con lo scambio di informazioni spontaneo, le autorità competenti di uno Stato comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, talune informazioni in loro possesso all’autorità competente di ogni altro Stato interessato. Per sua natura, lo scambio di informazioni spontaneo si basa sulla partecipazione attiva tra funzionari di Paesi diversi. L’art. 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE (“Modello OCSE”) disciplina lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti ai fini della corretta applicazione delle disposizioni convenzionali ovvero delle legislazioni interne degli Stati contraenti relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione dagli stessi applicate.

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Il Rischio di una Nuova Crisi Negli anni fra il 2014 e il 2015

Dopo la seconda guerra mondiale e fino al 1970 il sistema economico godeva di 4 grandi stabilizzatori. 1) Lo stato sociale moderno assicurava circa il 35% dei redditi delle famiglie attraverso i trasferimenti sociali. 2) Con l' aumento del potere d' acquisto dei lavoratori crescevano il consumo e il risparmio che alimenta gli investimenti: un circolo virtuoso. 3) La politica fiscale e monetaria mirava a stabilizzare le oscillazioni del ciclo nell' ottica keynesiana del deficit spending. 4) Tutto ciò avveniva nell' ambito del sistema monetario internazionale di Bretton Woods (1944) legato a un supporto reale, l' oro. Negli ultimi 3040 anni il modello capitalista è andato incontro ad una rivoluzione profonda.

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