Memorandum - Obblighi Antiriciclaggio dei Professionisti. Le Novità del D.Lgs. 231/2007

È entrato in vigore il 29.12.2007 il DLgs. 21.11.2007 n. 231, che regola le norme cd. "di antiriciclaggio" per intermediari finanziari e professionisti. Tra le disposizioni contenute nel provvedimento si rilevano: 
- gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette fino alla redazione di una sorta di "profilo di rischio di riciclaggio" (prevista dall'art. 3);
- l'obbligo per i nuovi clienti di fornire, sotto propria personale responsabilità, i dati relativi allo scopo e alla natura prevista dalla prestazione professionale richiesta;
- l'innalzamento del limite per la registrazione dei rapporti e delle operazioni da 12.500,00 a 15.000,00 euro.

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Doppie Imposizioni: Convenzioni con l’Italia al 31 Dicembre 2007

Alla data del 31 dicembre 2007, il network italiano dei trattati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale si è ampliato, a seguito della ratifica del trattato con l’Armenia (legge 25 ottobre 2007, n. 190 pubblicata in G.U. 9 novembre 2007, n. 261). Al 31 dicembre 2007, pertanto, il network italiano risulta
composto da:
– 77 trattati in vigore;
– 3 ratificati;
– 20 firmati;
– 7 parafati (di cui 3 protocolli di modifica).

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Professionisti Davanti alla Sfida dei Reati Tributari

L'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 231/2007, fornendo la definizione di riciclaggio, stabilisce che le operazioni di acquisto, detenzione o utilizzazione di "beni", se commesse intenzionalmente, integrano il reato di riciclaggioqualora i soggetti che realizzano le operazioni in commento siano a conoscenza (al momento della loro ricezione) che tali beni "provengono" da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

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Indeducibilità dei Costi in Operazioni Intercorse con Imprese Residenti in Paradisi Fiscali

L’attuale formulazione dell’art. 110 co. 10 del TUIR sancisce l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi "derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o in territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati", come individuati con il DM 23.1.2002. 

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Contro l'Evasione Non Serve un Fisco Ingiusto

Per effetto del maxi emendamento al Ddl Finanziaria 2008, viene modificata la disciplina sanzionatoria, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, per le operazioni soggette ad IVA con applicazione del meccanismo del "reverse charge". Se, da un lato, resta confermata la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta non pagata, con un minimo di 258,00 euro, per il cessionario/committente che non assolva l'imposta relativa agli acquisti di beni/servizi connessa all'errata applicazione del sistema di inversione contabile, dall'altro, è stato previsto che la stessa sanzione si applica al cedente/prestatore che abbia irregolarmente addebitato l'imposta omettendone il versamento.

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Consolidamento della Base Imponibile Europea (CCCTB) - Proposta della Commissione UE

La Commissione UE è intenzionata a presentare al Consiglio dell'Unione, entro la fine del 2008, la proposta per la cd. "Common consolidated corporate tax base" (CCCTB). Tale opzione, riservata ai gruppi societari operanti su base transnazionale, è finalizzata alla determinazione di una base imponibile di gruppo in modo similare a quanto avviene nell'ambito della tassazione dei consolidati domestici. Determinata la base imponibile europea, ciascuno Stato membro determinerà l'imposta in base alle aliquote fiscali previste dalla normativa nazionale, su una quota del reddito stabilita sulla base di percentuali calcolate attraverso una formula che tiene conto dell'allocazione su base territoriale dei fattori produttivi, dei beni strumentali e del costo del personale.

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Bilance dei Pagamenti, lo Squilibrio che Non si Aggiusta

Dei quattro più grandi problemi dell' economia mondiale: quello dello squilibrio del Pil pro capite dei diversi Paesi, quello dello squilibrio delle bilance dei pagamenti fra Paesi creditori e Paesi debitori, quello della disoccupazione e quello dell' immigrazione, il più intrattabile di tutti pare essere il secondo. Un tempo, diciamo fino a 20 anni fa, quando il potere economico era saldamente nelle mani degli Stati Uniti, dell'Europa Occidentale e del Giappone, i meccanismi squilibrio/riaggiustamento funzionavano in modo soddisfacente. Per fronteggiare un deficit dei conti con l'estero di un Paese venivano adottate misure di controllo della domanda interna attraverso l' effetto della politica monetaria più restrittiva sulla riduzione dell' offerta di credito e l' aumento dei tassi di interesse e nei casi più gravi ricorrendo ad una svalutazione anche drastica del cambio della moneta nazionale.

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Prima Risposta Dopo gli Inviti UE ad Alzare la Guardia Contro le Frodi

Due recenti provvedimenti comunitari (Ecofin 5.6.2007 e CE 23.11.2007) si sono occupati di lotta alla frode fiscale. Il secondo, in particolare, sottolinea come, da tempo si insista sulla necessità di misure legislative volte a migliorare la protezione penale dei proventi impositivi dell'IVA. In tal proposito si attende che il Consiglio dei Ministri europei chiarisca se la Convenzione PIF (sulla protezione degli interessi finanziari della UE, già ratificata dall'Italia con la L. 300/2000).

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Esterovestizione - Place of Effective Management - Onere Probatorio

Dal luglio 2006, con il decreto Visco-Bersani (DL 223/2006, conv. in L. 248/2006) nel testo dell'art. 73 del TUIR, sono stati introdotti i co. 5-bis e 5-ter , recanti la disciplina della presunzione di residenza delle società e degli enti. Mediante l'utilizzo di questi nuovi strumenti normativi, l'Amministrazione finanziaria intende colpire le holding che si nascondono al Fisco italiano tramite le cd. "esterovestizioni".

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Italy - Introduction of The Deemed Residence Rule and International Tax Planning

L'art. 35 co. 13 del DL 223/2006 (conv. in L. 248/2006) aggiunge i co. 5-bis e 5-ter all'art. 73 del TUIR in materia di residenza delle società e degli enti. Viene, in tal modo, introdotta una presunzione legale relativa con "sostanziale inversione dell'onere della prova" in capo alle società estere il cui controllo risulti riconducibile, anche indirettamente, a soggetti IRES italiani. 

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Credito Facile, chi Paga il Conto della Festa

È chiamata fiat money la moneta creata dalle banche centrali senza il supporto di un bene reale, tipicamente oro, nel quale tale moneta debba essere convertibile a richiesta. Si tratta di una moneta creata da un atto di volontà ("la moneta sia fatta") nella quantità e nel prezzo (tasso di interesse) voluti dalla banca centrale e senza le limitazioni e i vincoli, e quindi la disciplina, che ci sarebbero se la moneta fosse convertibile in un bene fisico, come ai tempi degli istituti di emissione. Naturalmente anche questa moneta creata ad libitum non nasce dal nulla, ma viene emessa a fronte di una delle tre grandi voci dell'attivo della banca centrale, e cioè i crediti sull' estero, sulla pubblica amministrazione e sul sistema bancario. Quando si è in regime di fiat money bisogna distinguere se ci troviamo in un contesto inflazionistico, come negli anni 1970, oppure in un contesto deflazionistico, come quello attuale, perché l'aumento dei prezzi è contenuto dalle spinte deflazionistiche provenienti dalle merci e dai servizi importati da Paesi come la Cina, l'India, eccetera. che producono a costi pari a circa un quinto di quelli dei Paesi industrializzati. Nel primo caso le banche centrali hanno le mani legate.

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IVA a Sorpresa nelle Banche

Con un emendamento all'art. 15 del Ddl 1817 (Finanziaria 2008) viene prevista l'abrogazione del regime di esenzione IVA (di cui all'art. 6 della L. 133/1999) dei servizi di carattere ausiliario resi nell'ambito dei gruppi bancari e assicurativi. Si tratta di una modifica che contrasta con la recente proposta di direttiva comunitaria, presentata dalla Commissione UE, volta ad esentare, in via generalizzata, le prestazioni di servizi all'interno degli stessi gruppi bancari e assicurativi; soltanto le operazioni effettuate con soggetti terzi potranno, infatti, essere assoggettate ad IVA, su opzione della banca o della società di assicurazione.

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