Contro l'Evasione Non Serve un Fisco Ingiusto

Per effetto del maxi emendamento al Ddl Finanziaria 2008, viene modificata la disciplina sanzionatoria, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, per le operazioni soggette ad IVA con applicazione del meccanismo del "reverse charge". Se, da un lato, resta confermata la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta non pagata, con un minimo di 258,00 euro, per il cessionario/committente che non assolva l'imposta relativa agli acquisti di beni/servizi connessa all'errata applicazione del sistema di inversione contabile, dall'altro, è stato previsto che la stessa sanzione si applica al cedente/prestatore che abbia irregolarmente addebitato l'imposta omettendone il versamento.

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Consolidamento della Base Imponibile Europea (CCCTB) - Proposta della Commissione UE

La Commissione UE è intenzionata a presentare al Consiglio dell'Unione, entro la fine del 2008, la proposta per la cd. "Common consolidated corporate tax base" (CCCTB). Tale opzione, riservata ai gruppi societari operanti su base transnazionale, è finalizzata alla determinazione di una base imponibile di gruppo in modo similare a quanto avviene nell'ambito della tassazione dei consolidati domestici. Determinata la base imponibile europea, ciascuno Stato membro determinerà l'imposta in base alle aliquote fiscali previste dalla normativa nazionale, su una quota del reddito stabilita sulla base di percentuali calcolate attraverso una formula che tiene conto dell'allocazione su base territoriale dei fattori produttivi, dei beni strumentali e del costo del personale.

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IVA a Sorpresa nelle Banche

Con un emendamento all'art. 15 del Ddl 1817 (Finanziaria 2008) viene prevista l'abrogazione del regime di esenzione IVA (di cui all'art. 6 della L. 133/1999) dei servizi di carattere ausiliario resi nell'ambito dei gruppi bancari e assicurativi. Si tratta di una modifica che contrasta con la recente proposta di direttiva comunitaria, presentata dalla Commissione UE, volta ad esentare, in via generalizzata, le prestazioni di servizi all'interno degli stessi gruppi bancari e assicurativi; soltanto le operazioni effettuate con soggetti terzi potranno, infatti, essere assoggettate ad IVA, su opzione della banca o della società di assicurazione.

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Auto Aziendali e Pedaggi, il Fisco in Fuorigioco

Con la circolare 55/E del 12.10. 2007, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità del regime IVA per le auto, in materia di istanze di rimborso ed eventuali rettifiche di operazioni già registrate, a seconda del periodo di effettuazione (ante sentenza 228/2005, sino alla decisione del Consiglio dell'UE 2007/441 e dopo questa). 

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Il Solo Impiego di Denaro non fa Riciclaggio

L'attuazione della direttiva n. 2005/60/CE in materia di antiriciclaggio (recepita con il D.Lgs. 109/2007 per la parte sull'antiterrorismo) procede con la diffusione di una "bozza" che dovrebbe essere a breve approvata dal Consiglio dei Ministri. Tra le novità, la normativa non richiama più, quali reati-presupposto degli obblighi, gli artt. 648-bis e 648-ter c.p., ma fornisce, ai sensi dell'art. 2 della bozza, una definizione di "riciclaggio" vero e proprio.

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Ma chi Vende in Fabbrica Non Può Fare lo 007

La Corte di Giustizia, con le sentenze emesse il 27.9.2007, enfatizza la buona fede del contribuente, che non può essere scalfita da successive indagini fiscali riguardanti il comportamento del cliente, in quanto il fornitore, non disponendo di poteri istruttori, non può avvalersi di strumenti propri dell'Amministrazione finanziaria.

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La Norma Attuativa Va Oltre la Finanziaria

Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni, i titolari di partita IVA, entro il 5° giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il 3° giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio-assenso. La bozza del provvedimento attuativo sulla comunicazione preventiva fornisce interpretazioni discutibili in ordine al limite di 10.000 euro ed al possibile superamento del silenzio-assenso. Si afferma, infatti, che: a) il limite in questione deve essere riferito non a ciascuna operazione, ma al complesso delle operazione effettuate nell'ambito dell'anno solare; b) la comunicazione del diniego oltre il termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione effettuata dal contribuente impedisce operazioni di compensazione non ancora operate entro il 5° giorno successivo alla ricezione del diniego. Sul punto è stato rilevato anche come, trattandosi di affermazioni in contrasto con la disposizione normativa di riferimento, dovrebbero essere, ai fini penali (art. 10-quater del DLgs. 74/2000), disapplicate dal magistrato.

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La UE non Blocca la "Strumentalità"

La decisione del Consiglio n. 2007/441/CE, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" dell'UE (n. 163 del 27.6.2007), ha determinato l'effetto previsto dall'art. 19-bis1, lettera c), del DPR 633/1972, ovvero l'introduzione di un massimale (stabilito nella misura del 40%) di detrazione per l'imposta su acquisto, noleggio o leasing delle autovetture, da cui discende analoga limitazione per le spese di esercizio ai sensi della successiva lettera d).

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Il Principio di Neutralità alla Prova della Rivendita

In merito alla detrazione IVA per le auto, il Consiglio UE ha recepito, senza alcuna modifica, la proposta della Commissione europea - Bruxelles, COM(2007)238 - recante la detrazione al 40% per i veicoli "non interamente utilizzati ai fini professionali" (art. 1). La deliberazione (art. 3) esclude, in modo esplicito dalla limitazione della detrazione, cinque categorie di mezzi di trasporto nei casi in cui il veicolo: rientri fra i beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività; venga utilizzato come taxi; venga utilizzato ai fini di formazione da una scuola guida; venga utilizzato per noleggio o leasing; venga utilizzato da rappresentanti di commercio.

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Quella Velleità di Fatturare nella Certezza

La Corte europea, nella causa C-35/05 tra l'Amministrazione finanziaria italiana ed una ditta tedesca che chiedeva, ai sensi dell'ottava direttiva, il rimborso ai fini IVA (poichè aveva sostenuto costi con IVA italiana), ha affermato, nel caso di specie, che tali fatture avrebbero dovuto essere fuori campo, applicandosi il reverse charge transnazionale e pertanto l'IVA addebitata per errore non sarebbe né detraibile né rimborsabile. Appare emblematico, come evidenziato dall'avvocato generale della Corte di Giustizia, con riguardo alla fattispecie dell'"indebito arricchimento dello Stato", che una fattura errata può essere corretta entro dodici mesi, la domanda di rimborso può essere presentata entro due anni, mentre l'eventuale contestazione del fisco può estendersi a fatti accaduti da cinque a dieci anni prima. 

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Obiettivi Tuttora Oscuri

Il tema degli elenchi clienti e fornitori è stato analizzato anche dalla Commissione europea che ha riunito esperti delle Amministrazioni fiscali, delle aziende e della consulenza per valutare quali misure adottare per "placcare" l'evasione IVA. Nel 1997, la Commissione UE aveva già puntualizzato la necessità di verificare sia l'utilizzo degli elenchi, sia la loro utilità nel sistema dei controlli effettuati dalle amministrazioni fiscali.

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Per le Regole Nazionali Illegittimità Irrimediabile

Con la sentenza relativa alla causa 35/05, la Corte di Giustizia dispone che l'IVA addebitata per errore non è detraibile nei rapporti interni, e quindi non è rimborsabile ai non residenti.  Sorge, pertanto, un possibile contrasto con la normativa e la prassi italiana, le quali rendono impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

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IVA Senza Recupero sulle Auto Rivendute

La nuova procedura di rimborso dell'IVA detratta potrebbe essere incompatibile con la direttiva comunitaria poiché il credito si trasforma in un debito superiore. Nel caso della cessione di autoveicoli, per i quali la base imponibile è stata assunta in misura ridotta ai sensi dell'art. 30 della L. 388/2000, i contribuenti che devono presentare istanza di rimborso devono operare la variazione in aumento prevista dall'art. 26 della legge IVA, assumendo come base imponibile l'intero corrispettivo.

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