Scambio Automatico e Spontaneo di Informazioni tra Stati, Verifiche Congiunte e simultanee

Gli Stati possono utilizzare diverse “tecniche” per ottenere informazioni di rilevanza fiscale da altri Stati: fra tutti la stipula di appositi Trattati per regolamentare e rendere applicabile lo scambio di informazioni su richiesta. Allo stesso tempo, stanno assumendo rilievo forme più incisive di scambio di informazioni

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Stabile Organizzazione Anche in Presenza di Più Sedi

L’accertamento dei requisiti di sussistenza di una stabile organizzazione deve essere condotto non solo sul piano formale, ma anche e soprattutto sul piano sostanziale. Tale è il principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 20597, pronunciata in data 7 ottobre 2011 nei confronti di una società con sede legale in San Marino.

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Dall'Estero n. 6/2011

In data 4 aprile 2011, la Central Bank brasiliana ha emanato il Regolamento n. 3.967, il quale estende l’aliquota del 6% della financial transactions tax alle cd. «simultaneous exchange transactions», poste in essere nel contesto della rinegoziazione di finanziamenti esteri sotto forma di short-term loans. Coerentemente, in data 7 aprile 2011, il governo brasiliano ha adottato il Decreto n. 7.457 il quale estende, ai suindicati fini, il periodo di durata degli short-term overseas loans, da un anno a due anni (precisamente, da 360 giorni a 720 giorni).

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Beneficiario Effettivo Le Proposte di Modifica al Commentario agli artt. 10, 11 e 12 del Modello OCSE

L’espressione “beneficiario effettivo” dovrebbe essere interpretata nel contesto di riferimento e a prescindere dal significato tecnico che ad essa potrebbe essere attribuito secondo la legislazione domestica. Ciò non implica, però, che quest’ultimo significato non abbia alcuna rilevanza: piuttosto, l’interpretazione offerta dalla normativa nazionale è applicabile nei limiti in cui sia conforme alle linee guida fornite dal Commentario al Modello OCSE. In data 29 aprile 2011

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Fatturazione elettronica, le note esplicative della Commissione UE

In data 5 ottobre 2011, la Commissione europea ha pubblicato le note esplicative della nuova normativa in tema di fatturazione elettronica di cui alla direttiva n. 2010/45/UE. L’obiettivo è di fornire indicazioni e linee guida in merito alla legislazione comunitaria in materia di IVA e, in particolare, alle disposizioni dettate dalla direttiva, che gli Stati membri dovranno recepire in modo da renderle effettive a partire dal 1° gennaio 2013. La direttiva n. 2010/45/UE - recante modifiche alla direttiva n. 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione - è stata adottata dal Consiglio dell’UE in data 13 luglio 2010. Gli Stati membri, destinatari della direttiva, dovranno recepire le nuove disposizioni in modo tale da renderle effettive a partire dal 1° gennaio 2013 (art. 2 della direttiva).

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Scambio di Informazioni in Materia Fiscale La Nuova Normativa di San Marino

Secondo la nuova normativa sammarinese, lo scambio di informazioni su richiesta viene assicurato, dalla Repubblica di San Marino, non solo nei riguardi di quegli Stati con i quali la Repubblica ha sottoscritto, e sono in vigore, accordi specifici sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale, bensì anche nei confronti di quelle giurisdizioni, come l’Italia, con le quali gli accordi sono stati soltanto parafati.

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Il Dibattito Internazionale su Scambio di Informazioni e Base Imponibile Unica

Mentre a livello OCSE prosegue l’attività di verifica sui paradisi fiscali e lo studio di alcuni temi riguardanti il «transfer pricing», in ambito comunitario si accende il dibattito sul contenuto della proposta di direttiva sulla base imponibile comune consolidata e sulla tassazione delle transazioni finanziarie.

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Rapporto OCSE 2011: «Tax Planning» Aggressivo e Legittimo

Un ruolo-chiave nella lotta ai fenomeni di cd. pianificazione fiscale «aggressiva» è svolto dalla possibilità di disporre di informazioni tempestive, mirate e complete. Ciò, infatti, consente alle Amministrazioni Fiscali di migliorare l’efficienza delle procedure di «risk assessment» e degli altri strumenti allo scopo disponibili.

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La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino L’analisi dei Dati Relativi ai Contribuenti

L’esigenza di coordinare l’ampliamento del gettito fiscale con la riduzione dell’imposta netta gravante sui singoli contribuenti e il sostegno ai redditi disponibili presuppone una riforma fiscale di San Marino di “ampio respiro” che migliori il framework dell’imposta con riferimento a criteri fondamentali quali equità (verticale e orizzontale) ed efficienza.

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La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino L’evoluzione del Binomio “Trasparenza-Competitività”

L’intensa attività svolta dalla Repubblica di San Marino dal 2009 per l’allineamento del proprio ordinamento ai nuovi standards di trasparenza e scambio di informazioni condivisi dalla comunità internazionale rende necessaria un’azione di riforma della vigente normativa fiscale sammarinese. 

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