Country-by-Country Reporting: Passo Avanti nella Lotta all’Aggressive Tax Planning

La proposta della Commissione europea sul Country-By-Country Reporting rappresenta un importante passo nella lotta alla pianificazione fiscale aggressiva.
È tuttavia necessario apportare alcune modifiche al testo attuale, dirette a garantire la competitività nel mercato comune che potrebbe essere pregiudicata da eventuali tax deals nazionali con le imprese multinazionali.

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Lotta all’Evasione Fiscale Internazionale nel Modello Statunitense di Convenzione Contro le Doppie Imposizioni del 2016

A distanza di 10 anni dalla precedente, il 17 febbraio 2016 è stata pubblicata la versione aggiornata al 2016 del Modello USA di Convenzione contro le doppie imposizioni. Essa include, principalmente, disposizioni il cui obiettivo è di dare attuazione alla consolidata politica dell’Amministrazione finanziaria statunitense secondo la quale i trattati fiscali dovrebbero risolvere i problemi di doppia imposizione, senza dare tuttavia adito ai tanto contrastati fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Ciò, in linea con le indicazioni OCSE fornite nel contesto del Progetto BEPS.

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Nuovi Obblighi di Reporting per le Grandi Imprese

La comunicazione della Commissione europea COM(2016)198/2, che contiene la proposta di modifica della direttiva n. 2013/34/UE “as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches”, si inserisce nel quadro degli interventi dell’Unione Europea diretti a contrastare le pratiche elusive internazionali.

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Overview on the BEPS Final Package

Published in: IAFEI Quarterly 32nd Issue, April 2016

Some are of the view that we are witnessing a paradigm shift, others maintain that we are merely on the threshold of much more complex times embedded with an increased compliance burden.
With the release, on October 5, of the long-awaited final Reports on the OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) project, we are now about to enter the “implementation phase”.

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Transazioni Finanziarie e Strumenti Ibridi: Profili Elusivi

Gli studi OCSE nel contesto del Progetto BEPS hanno eviden­ziato come gli strumenti finanziari e quelli ibridi possano essere utilizzati per effettuare pagamenti i quali sono, dal punto di vista economico, equivalenti agli interessi. Avendo, tuttavia, una forma giuridica diversa, possono sottrarsi alle norme che prevedono limiti alla loro deducibilità. Le criticità connesse all’erosione della base imponibile determi-nata dai suindicati strumenti, una volta evidenziate dall’OCSE nel Rapporto “Addressing Base Erosion and Profit Shifting” del febbraio 2013, sono state più nel dettaglio affron­tate nel contesto dell’Action 4 dell’Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, del luglio 2013. Con l’obiettivo di evitare i rischi di doppia non imposizio­ne e di doppia deduzione connessi all’uso degli strumenti finanziari e di quelli ibridi, l’OCSE, nel recente documento “Li­miting Base Ero-sion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2015 Final Report” (5 ottobre 2015), suggerisce agli Stati di adottare un approccio basato su una fixed ratio rule la quale limiti la deducibilità degli interessi – o dei pagamenti ad essi equivalenti – ad una percentuale dell’EBITDA.

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Scambio Automatico di Informazioni: i Nuovi Obblighi di Rendicontazione Paese per Paese Proposti dall’UE

Al fine di rendere effettiva la cooperazione tra Stati membri in materia fiscale, lo scambio automatico di informazioni, previsto dalla Direttiva 2011/16/UE, viene esteso, dalla COM (2016)25, alla rendicontazione Paese per Paese.
Ciò implica la comunicazione, da parte delle imprese, di una serie definita di informazioni, alle quali dovrebbero poter accedere gli Stati membri in cui - sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione medesima - una o più imprese del gruppo multinazionale sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposizione in relazione alle attività svolte tramite una stabile organizzazione.

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Treaty Shopping e Beneficiario Effettivo: Profili Penal-Tributari

Le strutture conduit sono entità attraverso le quali i profitti sono canalizzati (channelled) verso altre entità, senza che le prime generalmente abbiano un active input or use di tali redditi.
È opportuno considerare se il ricorso a tali pratiche possa dare luogo a denunzie alla Procura della Repubblica, quale che ne sia poi il risultato effettivo nella successiva sede giudiziale, e quindi a concreti rischi di carattere penal-tributario.

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