Spese Deducibili e Libera Prestazione dei Servizi

Autore: Piergiorgio Valente

La “libera prestazione dei servizi” all’interno dell’Unione Europea (art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE – ex art. 49 del Trattato istitutivo delle Comunità Europee, d’ora in poi “TCE”) può essere limitata solamente per perseguire uno “scopo legittimo” e soltanto attraverso l’applicazione di norme la cui portata e i cui effetti siano “prevedibili” e “proporzionati” al risultato che lo Stato membro intende conseguire. Una norma che lasci all’Amministrazione finanziaria un’eccessiva discrezionalità nel valutare l’operazione posta in essere, oltre a costituire un disincentivo ad effettuare operazioni con soggetti di altri Stati membri, non può considerarsi proporzionata al risultato e, in quanto tale, viola l’art. 56 del TFUE (ex art. 49 TCE).

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