Responsabilità penale del Professionista nella nuova crisi d’impresa

Autori: Ivo Caraccioli e Maria Saveria Del Vecchio

Il “Decreto crescita e sviluppo” (DL 83/2012), modificando la Legge fallimentare (RD 267/42) in materia di istituti di composizione della crisi di impresa, è intervenuto ad integrare la disciplina della figura del professionista attestatore definendone i requisiti soggettivi e di indipendenza, nonché funzioni e responsabilità. Detto professionista assume un ruolo di centralità e di garante nelle procedure di risanamento aziendale garantendo, da un lato, i terzi creditori in merito all’idoneità del piano e al tempo stesso permettendo al piano medesimo di produrre i suoi effetti; egli, infatti, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e, sulla base di questi dati, fondare le relazioni. La stessa giurisprudenza di merito nell’esaminare e delineare il ruolo del professionista attestatore, già nella vigenza della precedente disciplina aveva sottolineato l’importanza che questi riveste nelle procedure di risanamento, sostenendo che la stessa “emerge dalla circostanza che tale relazione costituisce un filtro preventivo, diretto ad impedire ammissioni facili di procedure destinate ad esito infausto, ma che, per il solo fatto dell’intervenuta ammissione, nel frattempo sarebbero idonee a porre in essere effetti paralizzanti delle azioni dei creditori” (Trib. Piacenza 1° luglio 2008). 

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