La Sopravvenienza di Nuovi Elementi Non Legittima la Revoca dell’Adesione
/Il sistema normativo consente di riaccertare il periodo d’imposta ma mai di revocare il patto stipulato tra le parti
Il sistema normativo consente di riaccertare il periodo d’imposta ma mai di revocare il patto stipulato tra le parti
Vengono meno anche le limitazioni alla deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno
Da considerare la possibilità di dilazione e di falcidia dell’IVA, nonché il divieto di pagare debiti anteriori alla domanda di ammissione
La giurisprudenza di legittimità ha assunto in materia posizioni differenti
Una recente posizione della Cassazione non appare condivisibile
Pubblicato su: IAFEI Quarterly 36th Issue, April 2017
The Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance for the implementation of Country-by-Country reporting (hereinafter, “CbCR”) in Italy was issued on 23 February 2017.
The latter provided for reporting obligations involving enterprises that meet certain criteria, defining the deadline and the related model to be complied with.
The definition of CbCR terms and standards was expected after the issuance of Law No.208 issued on December 30, 2015 set forth that operational details of the mentioned reporting mechanism had to be determined by the Ministry of Economy and Finance.
Permangono differenti vedute sull’applicabilità della sospensione del decorso della prescrizione fino alla cessazione della carica
Costituzione di parte civile possibile anche per reati diversi dalla bancarotta
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la concessione di finanziamenti infragruppo non è intermediazione finanziaria
Anche le indicazioni dell’Autorità giudiziaria, alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, devono essere lette alla luce delle norme imperative
L’avventata o imprudente concessione di credito, a fronte di un’altrettanto avventata richiesta, procura un danno diretto e immediato alla società
Ancora incerte talune conseguenze della sentenza n. 1545/2017 delle Sezioni Unite
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni nel settore fiscale ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. La lista dei Paesi “collaborativi” risulta più estesa e vede l’ingresso di 11 nuovi Stati, tra i quali il Cile, la Santa Sede e il Principato di Monaco.
L’inserimento di uno Stato nella lista dei Paesi collaborativi comporta la non applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Legittima la differenziazione a condizione che risponda al parametro della ragionevolezza e dell’adeguatezza
Il Tribunale di Milano precisa i presupposti della responsabilità da omesso o inadeguato controllo
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