L’Indebita Prosecuzione dell’Attività d’Impresa Può Essere Priva di Danni da Risarcire
/Il Tribunale di Torino chiarisce i presupposti della responsabilità degli amministratori.
Il Tribunale di Torino chiarisce i presupposti della responsabilità degli amministratori.
Pubblicato su “Advocatus Magazine” (Giugno 2016)
É portuguesa, nascida e licenciada no Porto, mas é em Itália que a carreira de Filipa Correia na advocacia está a ser construída.
Um mercado muito competitivo, que se diferencia do português desde logo pela existência de multidisciplinaridade. Assim é na Valente Associati GEB Partners, de que é sócia e responsável pela área de prática de Fiscal.
Within Europe, policies have been developed to enable the free circulation of people, goods and services. Alongside this, steps have been made towards greater interconnection between the tax systems of different countries.
Secondo la circolare Assonime n. 19/2016 occorre valutare l’effettiva conduzione della società.
Sequestro diretto, non per equivalente, sul denaro solo se fin dal momento consumativo del reato il contribuente disponeva dell’importo non versato.
Per la Cassazione, il termine di prescrizione «breve» decorre dal momento dell’eventuale revoca.
Secondo Assonime, ai fini IRAP restano dubbi i criteri di verifica dell’attività prevalente.
A precisarlo è la circolare INPS n. 121/2016 sulla base delle indicazioni del Ministero del Lavoro.
Secondo il Parlamento europeo, che ha accolto con favore la proposta di Direttiva comunitaria contro le pratiche di elusione fiscale [COM (2016)26], questa rappresenta un significativo passo avanti nel contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva. Esigenze di maggiore chiarezza ed efficienza, tuttavia, hanno imposto al Parlamento europeo di introdurre definizioni precise e vincolanti delle condizioni che garantiscono che una multinazionale sia effettivamente insediata in un determinato Paese, dove gli utili realizzati devono essere assoggettati a tassazione.
Il diverso orientamento della circolare n. 9/2016 non può scavalcare il dettato normativo, che non prevede esclusioni.
L’OCSE ha rafforzato la sua azione in materia di lotta ai c.d. paradisi fiscali a partire dal 2008, quando, a crisi economica globale conclamata, ha incontrato il sostegno dei rappresentanti dei più importanti Paesi del mondo. I più recenti studi BEPS hanno evidenziato come, al fine di combattere efficacemente le pratiche fiscali dannose, è necessario, da un lato, promuovere la trasparenza mediante lo scambio automatico di informazioni, dall’altro, richiedere il requisito della sostanza economica delle attività svolte.
L’uso delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, al fine di trarne vantaggio sotto il profilo fiscale (c.d. treaty shopping), ha indotto l’OCSE ad adottare misure per l’adeguamento dell’attuale versione del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni.
Allo stesso tempo, la Commissione europea, in linea con le Direttive internazionali, ha avanzato precise proposte normative dirette ad introdurre modifiche ai regimi fiscali degli Stati membri, negli ambiti che maggiormente danno adito al suindicato fenomeno di abuso.
Casi di doppia residenza (“dual residence”) delle persone fisiche possono verificarsi qualora due Stati, in conformità alla propria legislazione interna, ritengano contemporaneamente residente nel proprio territorio il medesimo contribuente. Al fine di dirimere tali ipotesi di conflitto, il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni prevede apposite disposizioni che, “in primis”, consentono di definire la residenza di un individuo ai fini convenzionali; in secondo luogo, qualora ricorra un’ipotesi di doppia residenza, stabiliscono alcune regole (“tie-breaker rules”) per definire l’unica residenza della persona fisica.
Negli ultimi anni, il ruolo dei beni intangibili all’interno del processo di gestione e di posizionamento strategico delle imprese ha assunto crescente rilevanza dal momento che essi si rivelano fondamentali nell’ambito del processo di diffusione e creazione del valore. Essi tuttavia non sempre hanno una chiara localizzazione geografica: di conseguenza l’allocazione e/o il trasferimento “crossborder” di “intangibles” in Paesi caratterizzati da una fiscalità di vantaggio può presentare diversi, interessanti profili da un punto di vista del “tax planning” dei gruppi multinazionali, aventi l’obiettivo di ottimizzare il carico fiscale complessivo.
In Gazzetta Ufficiale il DM 15 giugno 2016: ammesse tutte le tipologie di interpello dell’art. 11 dello Statuto del contribuente.
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