Finanziamenti infragruppo, economicità prevale su anomalie contrattuali

Autori: Salvatore Mattia e Claudio Melillo

Con la sentenza n. 129/02/12, depositata il 12 settembre 2012, la C.T. Reg. della Lombardia, non condividendo le motivazioni della sentenza di primo grado impugnata e ribaltando le sorti del contenzioso, ha riconosciuto la prevalenza delle motivazioni economiche e imprenditoriali in un’operazione di finanziamento infragruppo su (asserite) anomalie civilistiche e formali dei contratti sottostanti. La questione decisa dai giudici di secondo grado trae origine da un avviso di accertamento notificato in data 26 ottobre 2010 dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società per azioni, relativo al periodo d’imposta 2005. Secondo le risultanze dell’avviso di accertamento, la società controllante avrebbe ricevuto dalla controllata un finanziamento “anomalo” dal punto di vista civilistico, contabile e fiscale.

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