Rapporti tra Amministratori e Società da Rivedere
/Ancora incerte talune conseguenze della sentenza n. 1545/2017 delle Sezioni Unite
Ancora incerte talune conseguenze della sentenza n. 1545/2017 delle Sezioni Unite
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni nel settore fiscale ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. La lista dei Paesi “collaborativi” risulta più estesa e vede l’ingresso di 11 nuovi Stati, tra i quali il Cile, la Santa Sede e il Principato di Monaco.
L’inserimento di uno Stato nella lista dei Paesi collaborativi comporta la non applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Legittima la differenziazione a condizione che risponda al parametro della ragionevolezza e dell’adeguatezza
Il Tribunale di Milano precisa i presupposti della responsabilità da omesso o inadeguato controllo
In vigore da oggi le novità apportate dal DLgs. 38/2017
A sostenere la legittimità di tale soluzione sono i notai campani
Nuovo intervento della Cassazione sulla fattispecie in vigore dal 1° gennaio 2015
Pubblicato su: Intertax 45.4
Fictitious corporate tax residence is a primary concern for States, in view of the fact that it impacts – directly and incisively – on States’ taxing rights, and also since it is known to trigger double taxation as well as double non-taxation phenomena.
Based on the above, it is quite evident that to counter such phenomena, a coordinated approach at international level is altogether imperative, especially since regulation of tax aspects has been playing an increasingly central role in debates and discussions between and among Tax Authorities, and international institutions.
La Cassazione delinea i rapporti tra reato e sanzione amministrativa
I c.d. vantaggi compensativi possono emergere dal complesso delle relazioni e degli accordi
Nella previsione di retroattività è presunta una situazione di favore in ragione del passaggio da reato ad illecito amministrativo
Il Tribunale di Roma approfondisce i caratteri dell’azione gestoria diligente
Le norme generali antiabuso contenute nell’ordinamento comunitario mirano a contrastare le costruzioni artificiose poste in essere essenzialmente al fine di eludere l’imposizione fiscale o di ottenere un vantaggio fiscale indebito.
Una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non “genuina” (i.e., costruzione artificiosa) nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.
Contestare l’assenza di “sostanza economica” significa opporre al contribuente la scelta di una “concatenazione” di operazioni non coerenti rispetto al risultato economico da raggiungere, in assenza di ragioni economiche che abbiano indotto ad una determinata scelta.
La natura abusiva della condotta dovrebbe essere esclusa se la forma giuridica adottata si manifesta coerente con l’obiettivo economico da raggiungere.
Il Tribunale di Milano esamina le posizioni dei soggetti coinvolti nell’accertamento
Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 32 del 2017, che dà attuazione nell’ordinamento giuridico italiano allo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali nell’ambito dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, diventano operative nuove misure dirette a favorire la trasparenza e il contrasto all’erosione della base imponibile, nel quadro degli interventi dell’Unione europea di prevenzione all’elusione fiscale internazionale.
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