Il Segreto dei Revisori Resta un Rebus

Ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 39/2010, i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti devono rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale. Tale disposizione deve essere conciliata con il disposto dell'art. 5 del DLgs. 139/2005, secondo cui gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno la facoltà di astenersi dal testimoniare nei processi penali e civili (artt. 199 e 200 del codice di procedura penale e art. 249 del codice di procedura civile), "salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti". Ad avviso dell'Autore, secondo un'interpretazione sistematica delle disposizioni, l'art. 5 del DLgs. 139/2005 dovrebbe prevalere sull'art. 9 del DLgs. 39/2010. Pertanto, in forza della generale tutela del segreto professionale, i professionisti possono astenersi dal deporre, ma questa facoltà viene meno quando vengono svolte funzioni di particolare rilevanza quali quelle di revisione legale.

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